Statuto Associativo

Lo statuto sociale

STATUTO SOCIALE
(approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 25 novembre 2023)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in Quartu S. Elena, via Sorrento n. 44 bis, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Yacht Club Quartu S. Elena – Associazione Sportiva Dilettantistica ASD”.

ARTICOLO 2 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  2. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
  3. Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
  4. In particolare essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della disciplina della vela e degli altri sport nautici, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della vela e degli altri sport nautici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  6. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
  7. L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

  • Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
  • Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
  • L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

ARTICOLO 3 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

  1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando  incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
  2. ESSA Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  3. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo
  4. L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21
  5. L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica. 

ARTICOLO 4 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati ai sensi dell’articolo 26 del presente statuto.

Titolo I – I Soci

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla FIV o ad altra Federazione riconosciuta dal Coni al quale l’associazione è affiliata.
  2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano tranne nel caso di limitazioni imposte da provvedimenti disciplinari e l’acquisizione dell’elettorato attivo 90 giorni dopo l’accettazione dell’iscrizione.
  3. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale
  6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  7. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI

  1. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
  2. L’elettorato attivo viene acquisito 90 giorni dopo la delibera di ammissione a socio del Consiglio Direttivo.
  3. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
  4. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.
  5. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

  1. Il socio, anche minore, si impegna a pagare la quota associativa annuale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
  2.  I soci che non presentano per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di recedere dalla associazione, sono considerati associati per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale.
  3. L’assemblea potrà decidere eventuali criteri di riduzione della quota sociale della prima associazione. Per prima associazione s’intende l’associazione di una persona che non ha mai fatto parte negli ultimi 10 anni del sodalizio, ad eccezione dei soci minorenni.
  4. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, ovvero rivalutate né trasferite a terzi.
  5. I soci si impegnano altresì al rispetto delle norme statutarie nonché di quelle della federazione di appartenenza dell’associazione, dei regolamenti interni, di ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo e di ogni decisione del collegio dei probiviri.

ARTICOLO 8 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. radiazione divenuta definitiva a seguito di regolare procedimento disciplinare;
  4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.

ARTICOLO 9 – AMMONIZIONE, SOSPENSIONE E RADIAZIONE DEL SOCIO DEL SOCIO

  1. Il socio può essere soggetto ad ammonizione o sospensione dall’associazione in caso di violazione dello statuto e delle norme regolamentari nonché dai codici di comportamento eventualmente previsti dalla federazione di appartenenza.
  2. L’ammonizione o sospensione dell’associazione non è sostitutiva di eventuali ulteriori provvedimenti federali sui medesimi fatti oggetto d’incolpazione.
  3. Il socio può essere ammonito qualora non rispetti le norme di cui al comma 1 e sia non recidivo e abbia agito con sola colpa;
  4. Il socio può essere sospeso fino ad un mese dal rapporto associativo qualora non rispetti le norme di cui al comma 1 e sia maggiorenne e recidivo se ha agito con sola colpa o minorenne, abbia agito intenzionalmente o con sola colpa ma sia recidivo;
  5. Il socio può essere sospeso da uno a sei mesi dal rapporto associativo qualora non rispetti le norme di cui al comma 1 e sia maggiorenne e abbia agito con intenzione o minorenne e plurirecidivo;
  6. Il socio può essere sospeso da sei mesi ad un anno dal rapporto associativo qualora non rispetti le norme di cui al comma 1 e sia maggiorenne, abbia agito con intenzione e sia plurirecidivo o minorenne e sia incorso nei casi per i quali è prevista la radiazione per i maggiorenni;
  7. E’ considerato recidivo chi subisce una decisione disciplinare definitiva ed incorre in un secondo procedimento entro i 5 anni.
  8. E’ considerato plurirecidivo chi subisce più di una decisione disciplinare definitiva e incorre in un secondo procedimento entro i 5 anni.
  9. Qualora la recidiva riguardi la violazione di una medesima norma, vi sia stata già decisione disciplinare definitiva, l’eventuale sospensione del collegio dei garanti sarà immediatamente esecutiva e potrà essere aumentata la pena massima prevista dai commi precedenti fino ad un terzo se solo recidivo, da un terzo alla metà se plurirecidivo.
  10. Qualora emergano circostanze tali da giustificare una diminuzione delle sanzioni nel minimo previsto queste potranno essere ridotte fino ad un terzo per i soci maggiorenni e fino alle metà per i soci minorenni. La radiazione sarà sostituita con la sospensione da 6 mesi ad 1 anno.
  11. Il socio può essere radiato qualora commetta azioni qualificabili come illecito penale doloso o contrasti volontariamente, al di fuori delle modalità previste dallo statuto e dal regolamento, le deliberazioni adottate dal direttivo, dall’assemblea e le decisioni prese dal collegio dei garanti.
  12. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

ARTICOLO 10 – CATEGORIE DI SOCI

  1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
    1. Soci ordinari: sono tesserati regolari con la federazione, pagano la quota sociale e godono di tutti i diritti dei soci. Sono sia maggiorenni che minorenni.
      1. Soci atleti: sono coloro che svolgono attività sportiva con i colori dell’associazione in modo continuativo e sono associati quali soci ordinari. Al fine di facilitare l’attività sportiva possono essere riconosciuti particolari vantaggi nell’accesso alle strutture sportive. I soci atleti si impegnano a promuovere lo sport della vela e a prendere parte all’organizzazione degli eventi sportivi sociali.
      1. Soci benemeriti: sono soci ordinari da almeno 10 anni che hanno dato lustro all’associazione mediante un impegno personale rilevante. I soci benemeriti sono individuati dall’assemblea e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

  1. L’assemblea generale dei soci;
  2. Il presidente;
  3. Il consiglio direttivo.
  4. Il collegio dei probiviri

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
    1. La convocazione della assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
  2. almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
  3. almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo
    1. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
    1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
    1. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
    1. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
    1. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. L’assemblea può decidere di affidare la direzione dei lavori ad un socio con diritto all’elettorato attivo.
    1. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.  Il Consiglio direttivo predisporrà, entro la data dell’assemblea, l’elenco degli associati aventi diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati in regola con il pagamento della quota annuale.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare
    1. L’assemblea deve essere indetta con deliberazione del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’esame e approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
      1. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 12 comma 2.

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
    1. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    1. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
    1. L’assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza

della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
    1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è composto da cinque componenti, eletti dall’assemblea stessa.
  2. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
  3. Il consiglio direttivo rimane in caricaquattro anni, di norma coincidenti con il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
  5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
  6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIV, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN/DSA/EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  7. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
  8. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 18 – DIMISSIONI

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla primo consiglio direttivo utile successivo. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio. Durante la prorogatio non è possibile ammettere nuovi soci.

ARTICOLO 19 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
  2. Il consiglio direttivo può riunirsi in modalità virtuale con strumenti idonei a permettere l’identificazione dei partecipanti e la registrazione scritta del voto.
  3. Il regolamento interno disciplina le modalità di convocazione affinché sia garantita l’effettiva presenza e partecipazione dei suoi membri.

ARTICOLO 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Sono compiti del consiglio direttivo:
    1. Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
    1. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
    1. Fissare la date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 12 comma 2;
    1. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
    1. Attuare le deliberazioni dell’assemblea e dirigere l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
    1. Decidere le questioni disciplinari nei limiti dello statuto.
  2. 2. Il regolamento interno può meglio specificare i compiti del consiglio direttivo e definire i ruoli e i rapporti tra singoli membri e consiglio nel rispetto di quanto disciplinato dal presente statuto

ARTICOLO 21 – IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l’associazione in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ARTICOLO 22- IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 23 – IL SEGRETARIO

  1. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo in conformità alle decisioni dell’assemblea e nei limiti dello statuto e dei regolamenti interni, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed è responsabile della gestione amministrativa dell’associazione.
    1. Trascrive il libro dei verbali delle delibere del Direttivo, il libro dei verbali delle delibere dell’Assemblea e il libro dei soci.

ARTICOLO 24 – IL TESORIERE

  1. Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili (libro giornale, registri iva e libro degli inventari) nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
  2. Il Tesoriere, dal momento che assume la carica con nomina del consiglio direttivo, ha il potere di emettere assegni sul conto corrente dell’associazione, di ordinare bonifici ed effettuare pagamenti presso qualsiasi banca ed istituto di credito.

ARTICOLO 25 – IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessa situazione economico-finanziaria dell’associazione.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

ARTICOLO 26 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 27 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

TITOLO III – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E NORME DISCIPLINARI

ARTICOLO 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri:

  1.  E’ composto da 5 membri scelti tra i soci di spiccate doti morali ed esperienza nel campo delle associazioni sportive.
  2. Ogni componente del collegio viene scelto dall’assemblea straordinaria e dura in carica 5 anni.
  3. Qualora durante il mandato vi sia la dimissione di uno dei membri del collegio questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.
  4.  Il collegio non decade mai ma, qualora il numero dei componenti sia inferiore a tre, non potrà assumere decisioni fino alla sua reintegrazione con le elezioni in surroga.
  5. E’ fatto obbligo di astensione alla partecipazione delle decisioni ai membri del collegio in conflitto di interesse con i procedimenti oggetto di trattazione.

ARTICOLO 29 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. All’interno del collegio viene eletto a maggioranza semplice dei votanti un presidente.
  2. Il presidente dura in carica per tutto il mandato.
  3. Il presidente rappresenta il collegio, dirige tutte le discussioni, convoca il collegio una volta ricevuti ricorsi, reclami o su richiesta di uno dei suoi membri.
  4. È titolare del potere sostitutivo a seguito di decisione di annullamento di una deliberazione del consiglio direttivo o di inerzia nell’esercizio dell’azione disciplinare decisa a seguito di reclamo.
  5. Il presidente può adottare decisioni d’urgenza nei casi in cui dal perdurare della situazione oggetto di ricorso o reclamo possa derivare un ulteriore danno per l’associazione. In tale caso, nell’ordinanza che adotta la decisione viene fissato il termine non superiore a 10 giorni per la conferma del provvedimento in trattazione.
  6. E vietato adottare ordinanze di sospensione dal rapporto associativo qualora la sanzione prevista per quel comportamento non sia inferiore ad un mese.

ARTICOLO 30 – DECISIONI DI COMPETENZA DEL COLLEGIO

  1. Il collegio ha competenza nelle seguenti materie nei limiti previsti dallo statuto:
    1. Decisioni disciplinari;
    1. Decisioni sui reclami presentati dai soci;
    1. Decisioni di annullamento delle deliberazioni del consiglio direttivo
  2. Il collegio adotta decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Le decisioni costituiscono precedente e dovrà sempre essere dato atto delle motivazioni che hanno condotto a cambiare posizioni precedentemente assunte.
  4. Mediante decisioni, nel rispetto dei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento interno, può essere disciplinato il funzionamento delle udienze di discussione.
  5. Il collegio può svolgere funzione consultiva del direttivo e dell’assemblea qualora debbano essere assunte deliberazione in materia statutaria o regolamentare.

ARTICOLO 31 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

  1. Il collegio dei probiviri decide sui provvedimenti disciplinari dei soci, a seguito di istruzione completa della questione, mediante convocazione del soggetto interessato con il quale si procederà in contraddittorio alla disamina degli addebiti.
  2.  Al socio è garantito il più ampio diritto di difesa e la possibilità di portare all’attenzione del collegio prove e fatti a suo discarico perseguendo quanto più possibile una soluzione negoziata della vicenda
  3. L’assenza non giustificata degli incolpati non sospende il procedimento disciplinare che proseguirà previa comunicazione degli atti e delle decisioni adottate via lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
  4. La decisione, una volta adottata, sarà comunicata al consiglio direttivo che potrà decidere se convalidarla o meno. Nel decidere il collegio confermerà o meno eventuali misure presidenziali adottate in via d’urgenza. In tal caso l’udienza davanti al consiglio direttivo deve svolgersi entro 10 giorni pena la decadenza della misura confermata.
  5. Il consiglio direttivo ricevuta la decisione di condanna convoca il socio e procede in contraddittorio alla disamina degli addebiti garantendo il diritto di difesa e la più ampia possibilità di soluzione negoziata.
  6. Qualora il consiglio direttivo convalidi la decisione dei probiviri questa è immediatamente esecutiva qualora si tratti di sospensione o ammonizione mentre, resta sospesa in caso di radiazione e appello all’assemblea proposto dal socio entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio.
  7. Il socio può proporre appello alla deliberazione del consiglio alla prima assemblea utile e, nel caso di ingiusta sospensione, avrà diritto alla restituzione della quota sociale per il periodo di tempo non goduto e delle quote versate per eventuali corsi dei quali non ha usufruito a causa della sospensione nonché del risarcimento di ogni ulteriore danno ingiusto documentato.
  8. Il regolamento interno disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 32 – PROCEDIMENTO DI RECLAMO

  1. Qualora un socio ritenga di aver subito un danno ingiusto all’interno del club a seguito di un comportamento di un socio, un frequentatore o un organo sociale e gli organi competenti non abbiano provveduto ad esercitare l’azione disciplinare o a risarcirlo, questi potrà proporre reclamo al collegio dei probiviri mediante ricorso motivato nel quale sono esposti i fatti e le prove relative al danno subito.
  2. Il presidente del collegio, dichiarato ammissibile il ricorso, provvederà a convocare gli organi sociali ritenuti responsabili dell’inerzia al fine di valutare le ragioni della mancata azione.
  3. Qualora il collegio ritenga fondato il ricorso ordinerà agli organi sociali inadempienti di agire fissando un termine.
  4. Qualora entro il termine fissato nella decisione del collegio gli organi sociali competenti non si siano attivati, il collegio, su ulteriore reclamo del socio, procederà in via sostitutiva nominando il Presidente del collegio titolare dell’azione disciplinare o approvando le decisioni omesse dal Consiglio direttivo;
  5. Il regolamento interno disciplina la procedura nel dettaglio favorendo la soluzione negoziata del reclamo.

ARTICOLO 33 – PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO

  1. Il collegio dei probiviri su ricorso di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale o richiesta di uno dei membri del collegio, può valutare la legittimità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. Nel valutare l’annullamento degli atti il collegio potrà soltanto accertare:
    1. la competenza del Consiglio su quella materia;
    1. il rispetto della legge, dello statuto sociale e dei regolamenti interni
  3. Qualora ne sussistano i presupposti, la deliberazione potrà essere annullata e la decisione motivata comunicata al Presidente affinché se ne conformi entro un termine stabilito;
  4. In mancanza di esecuzione della decisione entro il termine stabilito, su richiesta del ricorrente o di un membro del collegio, si accerterà l’inadempimento e si adotterà in sostituzione la decisione legittima.
  5. Il Consiglio Direttivo può appellare la decisione all’assemblea. La delibera di appello deve contenere anche la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 14 comma 2 del presente statuto.
  6. Il regolamento interno disciplina la procedura nel dettaglio favorendo quanto più possibile la soluzione negoziata.

Titolo IV disposizioni finali

ARTICOLO 34 – SEZIONI

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 35 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni degli organi dell’asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART.36 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente, previa consultazione del direttivo, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali.. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Segretario custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

   ART.37 – PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21 e ss. mm., nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

ARTICOLO 38 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fiv.

ARTICOLO 39- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno

¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 40- NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e ss. mm, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

La segretaria Flavia MelisIl presidente Ernesto Batteta

I soci partecipanti all’assemblea