Lo statuto sociale

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita in Quartu S. Elena, via Sorrento n. 44 bis, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Yacht C Yacht Club Quartu S. Elena Yacht Club Quartu S. Elena - lub Quartu S. Elena - Associazione Sportiva Associazione Sportiva Dilettantistica Dilettantistica ettantistica”

 

ARTICOLO 2 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della disciplina della vela e degli altri sport nautici, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della vela e degli altri sport nautici , nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; L’associazione s’impegna ad accettare eventuali procedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

 

ARTICOLO 3 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati ai sensi dell’articolo 26 del presente statuto.

 

ARTICOLO 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla FIV. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

ARTICOLO 5 DIRITTI E OBBLIGHI IRITTI E OBBLIGHI E OBBLIGHI DEI SOCI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Il socio si impegna a pagare la quota associativa annuale entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno. I soci che non presentano per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di recedere dalla associazione, sono considerati associati per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale.

 

ARTICOLO 6 DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

 

ARTICOLO 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono: a) L’assemblea generale dei soci; b) Il presidente; c) Il consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione della assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo; b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

ARTICOLO 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE IRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo predisporrà, entro la data dell’assemblea, l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati in regola con il pagamento della quota annuale.

 

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione della assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

 

ARTICOLO 11 VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. L’assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente convocato con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

ARTICOLO 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da cinque componenti, eletti dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza . In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIV, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità , devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

 

ARTICOLO 14 DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla primo consiglio direttivo utile successivo. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

 

ARTICOLO 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

ARTICOLO 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Sono compiti del consiglio direttivo: a) Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci; b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; c) Fissare la date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 8 ,comma 2; d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; e) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

ARTICOLO 17 IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza .

 

ARTICOLO 18 IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ARTICOLO 19 IL SEGRETARIO

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Trascrive il libro dei verbali delle delibere del Direttivo, i libro dei verbali delle delibere dell’Assemblea e il libro dei soci.

 

ARTICOLO 20 IL TESORIERE

Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili (libro giornale, registri iva e libro degli inventari) nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 21 IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessa situazione economico-finanziaria dell’associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

ARTICOLO 22 ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio e terminano il 31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre di ciascun anno.

 

ARTICOLO 23 PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

 

ARTICOLO 24 SEZIONI

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

ARTICOLO 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Fiv.

 

ARTICOLO 26 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 27 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

 

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